Regolamento


Regolamento della Fondazione “Nunziatella” (O.N.L.U.S.)

Articolo 1 – Disposizioni generali

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Amministrazione della

Fondazione in attuazione dell’articolo 2 dello Statuto della Fondazione.

 

Articolo 2 – Finalità e realizzazione degli scopi

Il Regolamento individua linee di attività, beneficiari, modalità e priorità di intervento

nell’ambito di quanto più generalmente previsto all’art. 2 dello Statuto. Il Regolamento

delinea inoltre alcuni indirizzi operativi riferibili agli art. 3, 4, 7 dello Statuto.

 

Articolo 3 – Tipologia delle iniziative

Circa gli interventi assistenziali, sarà seguita la tipologia seguente, in ordine di

priorità crescente.

a) Assistenza ad ex allievi anziani (in caso di particolare bisogno od in caso di

decesso-funerale) che si trovino in stato di abbandono e senza cura da parte di

familiari o terzi.

b) Assistenza a giovani ex allievi particolarmente bisognosi, meritevoli e che si impegnino

a sviluppare un programma di formazione universitaria o professionale individuale,

concreto e verificabile nel tempo, non attuabile senza l’ausilio della Fondazione.

Tale ausilio potrà svilupparsi tramite le facilitazioni, presso Istituzioni pubbliche o

private od Istituti di credito, di borse di studio o prestiti di onore; per facilitazione

si intende la promozione non onerosa ed, in subordine, la promozione tramite

fideiussione (assicurativa o bancaria), o contributi in conto interessi.

In casi di assoluta ed estrema necessità, ed in assenza di alternative, potranno

considerarsi eccezionalmente prestiti o contributi diretti della Fondazione.

c) Assistenza ad ex allievi in caso di significativo, dimostrabile, contingente bisogno

vitale, non soddisfabile con soluzioni alternative. Tale assistenza potrebbe

attuarsi con promozione di interventi economici o sanitari o sociali di terzi, con

promozione di attività lavorative/professionali retribuite, con promozione di prestiti

d’onore del tipo già descritto al precedente punto b) ed, in caso di assoluta

gravità ed estrema necessità, con erogazione di prestiti o contributi diretti della

Fondazione.

d) Assistenza ad orfani o vedove di ex allievi secondo i criteri già indicati al precedente

punto c).

Agli interventi ed iniziative base di cui al presente articolo, sarà riservato fino al

60% delle risorse annuali disponibili, valutate nel rispetto dell’art. 3 dello Statuto;

tale percentuale potrà essere più elevata in carenza di esigenze emergenti secondo

quanto previsto dal successivo art. 4. Le iniziative e gli interventi di cui al presente

articolo saranno deliberati, con idonea motivazione, almeno quadrimestralmente;

esse saranno trasmesse per conoscenza all’Associazione.

 

Articolo 4 – Tipologia di iniziative od interventi complementari

Per quanto non impegnato per iniziative ed interventi base, di cui all’art. 3 precedente,

potranno essere disposti interventi o contributi per progetti od iniziative

dell’Associazione proposti dal suo Consiglio Nazionale e che rientrino comunque

fra le seguenti finalità:

a) promozione e sviluppo culturale o professionale degli ex allievi nel loro insieme;

b) sviluppo dell’organizzazione, dei sistemi di comunicazione, della sede, dei raduni

e delle attività dell’Associazione;

c) propaganda ed informazione circa la Nunziatella e per i suoi concorsi d’ammissio-

ne;

d) ricerche, studi, documentazioni, pubblicazioni e quant’altro riferibili alla storia,

alle tradizioni ed allo sviluppo della Nunziatella o della Associazione;

e) sviluppo, ampliamento, ammodernamento della sede storica della Nunziatella, sue

strutture, sue infrastrutture o dotazioni o risorse atte a sostenere o promuovere

ogni miglior processo formativo per gli allievi.

 

Articolo 5 – Casi di particolare necessità o convenienza

L’utilizzo di parte del patrimonio (secondo l’art. 3 dello Statuto) ed i prestiti o contributi

diretti (individuati come eccezioni dall’art. 3 del presente Regolamento) dovranno

essere decisi (con riferimento all’art. 13 dello Statuto), presente il Presidente

dell’Associazione, all’unanimità.

 

Articolo 6 – Gestione

La gestione patrimoniale, economico-finanziaria ed operativa, sarà preferibilmente

affidata ad Aziende od Organizzazioni specializzate ed affidabili che (secondo specifici

mandati, contratti, convenzioni) garantiscano livelli di efficacia, efficienza,

economicità, servizi ed immagine adeguati alle esigenze, agli scopi, alle direttive,

alle esecuzioni esecutive, allo Statuto, al Regolamento ed al carattere istituzionale

della Fondazione.

 

Articolo 7 – Patrimonio e risorse

Al fine di incrementare il proprio patrimonio, la Fondazione, direttamente o tramite

l’Associazione, svilupperà iniziative intese a promuovere contributi, donazioni, eredità,

legati, rendite, presti e quant’altro utile ad incrementare le sue risorse disponibili,

nonché ad esprimere riconoscenza ai suo Benefattori.

 

Articolo 8 – Programmi e consuntivi

Oltre a quanto disposto statutariamente, il Presidente della Fondazione invierà al

Consiglio Nazionale dell’Associazione:

a) la relazione programmatica ed il bilancio preventivo, entro novembre di ogni anno,

relativi all’anno successivo; in tale occasione sarà presentata anche una relazione

circa lo stato di avanzamento delle attività e dei consuntivi economico-fi nanziari

correnti;

b) la relazione ed il bilancio consuntivo, entro maggio di ogni anno, relativo all’anno

precedente; in tale occasione sarà presentata anche una relazione circa lo stato

di avanzamento delle attività e dei consuntivi economico-finanziari correnti.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nell’attuazione dei programmi e dei

raggiungimento dei suoi fini istituzionali opererà nel rispetto dello Statuto, sentito

il Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale ex allievi Nunziatella.

 

Napoli, 18 ottobre 2002