Statuto dell’Associazione
Statuto dell’Associazione Nazionale ex Allievi “Nunziatella”
Articolo 1 – Costituzione
1. L’Associazione Nazionale Ex allievi Nunziatella costituita nel 1950, ha sede in Napoli presso la Scuola Militare, via Generale Parisi, 16 / Largo Nunziatella,16, 80132 NAPOLI
Articolo 2 – Scopi dell’Associazione
L’Associazione, che non ha scopi politici:
- tiene vivo, nell’amore per l’Italia, lo spirito e le tradizioni della Nunziatella, riconoscendone l’alto valore formativo per l’inserimento degli allievi nella società, in qualità di militari o civili;
- promuove ogni utile iniziativa per affermare il ruolo formativo delle Scuole Militari;
- promuove riunioni per le manifestazioni ufficiali dell’Istituto e favorisce, sia a livello nazionale che periferico, ogni iniziativa in campo culturale, sportivo e sociale, che tenda a rafforzare solidarietà e cameratismo tra gli ex allievi. Ogni iniziativa di rilievo (delle Sezioni e dei singoli soci), che coinvolga il nome della Nunziatella e/o dell’Associazione, deve essere formalmente sottoposta al Consiglio Nazionale, che deve esprimersi con parere motivato, nella sua prima riunione;
- sollecita ed attiva iniziative tendenti a favorire una diffusa ed appropriata conoscenza della “Nunziatella” per la più qualificata selezione di allievi, istruttori e docenti;
- si adopera per il mantenimento della storica sede della Scuola che le conferisce un singolare rilievo sociale e culturale, non rinvenibile in alcuna altra collocazione urbana.
- tiene vivi i contatti con le analoghe Associazioni delle Scuole Militari nazionali, comunitarie e internazionali
Articolo 3 – Soci – Ammissione all’Associazione
- Fanno parte dell’Associazione, a domanda, gli ex allievi che abbiano frequentato la Scuola almeno per un anno, che ne condividono gli scopi e che non siano stati allontanati dalla Scuola se non per motivi di salute. Ne fanno altresì parte, a domanda, gli ex Allievi della disciolta Scuola Militare di Roma.
- La Giunta esecutiva delibera sulle domande di ammissione ovvero, nell’anno in cui si celebrano le elezioni, delibera sulle domande di ammissione fino alla data di indizione delle stesse;
- Sono soci d’Onore dell’Associazione gli ex Allievi decorati di medaglia d’oro e d’argento al V.M., i decorati di medaglia d’oro al V.C., i decorati dell’Ordine Militare d’Italia, i Cavalieri di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana, i Presidenti onorari dell’Associazione.
- L’Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio Nazionale, l’iscrizione tra i soci d’Onore di ex Allievi che si siano distinti per altissimi meriti nella vita civile, militare, associativa.
Articolo 4 – Perdita della qualifica di socio
- La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni
- decadenza per morosità
- espulsione
- La Giunta prende atto delle dimissioni dall’Associazione che devono essere formalizzate per iscritto e dispone la cancellazione del socio dall’anagrafe La Giunta, entro l’ultimo trimestre dell’anno nel quale si configura la morosità, comunica al Socio moroso la decadenza dall’Associazione, informandolo, con lettera raccomandata all’ultimo indirizzo di residenza o di domicilio, oppure sulla e-mail di posta elettronica indicati dall’interessato alla Segreteria dell’Associazione, il suo debito, informandolo che, trascorsi quindici giorni, in mancanza del pagamento e di contestuale sua comunicazione alla Segreteria dell’Associazione registra la decadenza dall’Associazione. Si considererà notificata la comunicazione anche nel caso di consegna non avvenuta o di e-mail estinta ove la modifica degli indirizzi non sia stata comunicata alla Segreteria.
- Il Consiglio può sospendere ed espellere dalla Associazione, previa istruttoria e contestazione agli interessati da parte della Giunta, gli associati che mostrino per fatti concludenti di non condividere lo spirito e gli scopi dell’Associazione.
- Gli aspiranti non ammessi e gli associati decaduti o espulsi possono presentare ricorso ai probiviri, nel termine assegnato. Quando siano cessate le ragioni della decadenza e/o dell’espulsione gli interessati possono essere riammessi. Il socio decaduto che chiede di essere riammesso deve sanare la morosità dell’anno nel quale è stato dichiarato decaduto e versare la quota dell’anno corrente. Il socio riammesso non è candidabile a cariche elettive che cadono nell’anno solare della riammissione.
Articolo 5 – Albo d’Onore
- I Caduti in guerra, le Vittime del dovere, i decorati di medaglia d’oro e d’argento al V.M. e i decorati di medaglia d’oro al V.C., i decorati dell’Ordine Militare d’Italia, i Cavalieri di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana, i Fondatori dell’Associazione, i Presidenti onorari dell’Associazione, sono iscritti d’ufficio nell’Albo d’Onore dell’Associazione.
- L’Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio Nazionale, l’iscrizione all’Albo d’Onore anche di ex allievi ed associati che si siano distinti per altissimi meriti nella vita civile, militare e associativa.
Articolo 6 – Organizzazione periferica
- L’Associazione è organizzata in tutto il territorio nazionale in Sezioni a livello regionale e in una “Sezione Estero”. Gli associati appartengono alle Sezioni in ragione della residenza o dell’abituale domicilio. Le Sezioni hanno sede presso i domicili dei Presidenti pro tempore o in altro luogo deciso dalle Assemblee delle Sezioni.
- Le Sezioni hanno facoltà di regolamentare la propria organizzazione e la propria attività, nel rispetto delle norme e degli scopi del presente Statuto. I Regolamenti delle Sezioni e le loro variazioni nel tempo devono essere trasmessi alla Segreteria nazionale.
- L’autonomia finanziaria delle Sezioni è assicurata da una parte della quota associativa e da eventuali ulteriori contributi che possono essere richiesti dalla Sezione medesima ai soci.
- Possono essere costituiti dalla Sezione competente per territorio gruppi a livelli di territorio, di attività o di insieme di corsi, finalizzati alla migliore o maggiore partecipazione alla vita associativa.
- Costituiscono Sezioni uniche, ad ogni fine del presente Statuto: Piemonte e Valle d’Aosta, Abruzzo e Molise, Campania e Basilicata. In relazione al sopravvenire di diverse esigenze il Consiglio Nazionale può determinare accorpamenti diversi, sentite le Sezioni interessate.
- Ciascuna Sezione risponde in via autonoma ed esclusiva delle obbligazioni eventualmente contratte con i terzi.
- Il Consiglio Nazionale, con proprie determinazioni, indica modo e forme di partecipazione e di supporto alle iniziative nazionali da parte delle Sezioni. Le Sezioni comunicano e coordinano preventivamente con il Consiglio Nazionale le iniziative che comunque impegnino il nome, il carattere ed il prestigio dell’Associazione.
- Le Sezioni inviano, entro il primo quadrimestre dell’anno successivo, il rendiconto contabile e una relazione al Consiglio Nazionale sulla gestione annuale e rendono il conto di attività o manifestazioni delegate dal Consiglio medesimo.
- L’organizzazione delle Sezioni deve ispirarsi, per analogia, all’organizzazione Nazionale tenuto conto del numero dei soci e delle circostanze locali.
- Organi obbligatori delle Sezioni sono comunque l’Assemblea degli appartenenti alla Sezione, il Consiglio Direttivo ed il Presidente. L’Assemblea elegge il Consiglio direttivo in coincidenza con il rinnovo del Consiglio Nazionale, e questo il Presidente, il Segretario e le eventuali altre cariche sociali.
Articolo 7 – Quota associativa
- Gli ex allievi, iscritti entro l’anno della conclusione del corso, sono esenti dalla quota associativa per tale anno e per quello successivo. Gli ex allievi pagano la quota annua ridotta della metà fino al compimento del 25° anno di età. I Soci d’Onore e gli iscritti all’Albo d’Onore sono esentati dall’obbligo di pagare la quota associativa.
- La quota d’iscrizione, di importo corrispondente alla quota associativa dell’anno, è versata in un’unica soluzione all’atto dell’ammissione, alla Segreteria Nazionale.
- Le quote annuali successive devono essere versate dall’associato entro il 31 marzo.
- La quota è unica e non può essere riscossa parzialmente né dalle Sezioni né dall’Associazione. L’importo è fissato, entro il 31 ottobre dell’anno in corso ed a valere per l’anno successivo, dal Consiglio che ne determina anche le modalità di riscossione. Il Consiglio delibera anche la parte necessaria all’attività delle Sezioni già costituite ed operanti.
- La regolarità dalla posizione associativa è attestata dal bollino applicato sulla tessera associativa intestata all’Associazione Nazionale.
- La quota associativa non è trasferibile e non è rivalutabile.
Articolo 7 bis – Divieto di distribuzione utili
- É fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
Articolo 8 – Assemblea Nazionale
- L’Assemblea è formata da tutti gli iscritti alla Associazione in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno alla data fissata per la riunione.
- Gli iscritti vi partecipano personalmente o con delega scritta da conferirsi ad altro socio ex allievo avente diritto a partecipare all’assemblea. Ciascun delegato può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammessa delega quando si tratta di modifiche dello Statuto.
- L’Assemblea è convocata entro il 30 novembre di ogni anno mediante avviso, contenente l’elenco degli argomenti all’o.d.g., il luogo, la data e l’ora previsti per la riunione, da inviare almeno 30 giorni prima a tutte le Sezioni o ai singoli soci con lettera ordinaria o con e-mail per coloro che ne abbiano fatto richiesta oppure mediante pubblicazione sull’organo ufficiale dell’Associazione. Copie della relazione morale del Presidente e della relazione finanziaria sono messe a disposizione dei soci, che vogliano prenderne conoscenza preventivamente, presso la Segreteria Nazionale e presso le Sezioni, i 30 giorni prima dell’Assemblea.
- L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria su decisione del Consiglio Nazionale o quando ne facciano richiesta almeno 4 Sezioni o 150 soci.
- L’Assemblea designa il Presidente e, su indicazione di questo, il Segretario della L’Assemblea delibera, a maggioranza, qualsiasi sia il numero dei presenti:
- sugli indirizzi per il conseguimento delle finalità statutarie;
- sulla nomina del Presidente Onorario;
- sull’iscrizione di soci d’Onore come da art.3;
- sulla relazione morale e finanziaria;
- sulle eventuali vertenze di carattere economico-organizzativo tra Sezioni ed Organi sociali;
- sugli altri argomenti all’o.d.g.
- sull’elezione dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo della Fondazione Nunziatella Onlus, nonché sulla designazione dei membri supplenti dei medesimi Organi, ai sensi degli art. 6 e 14 dello Statuto della stessa.
- L’Assemblea decide su eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali.
- L’Assemblea decide, con la presenza di almeno il 4% dei soci, su proposte di modificazioni dello Statuto.
Articolo 9 – Il Presidente Onorario
- L’Assemblea può nominare un Presidente Onorario dell’Associazione, fissando la durata della relativa funzione.
- Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio.
- Il Presidente Onorario partecipa al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nunziatella Onlus secondo le modalità previste dallo Statuto della stessa.
Articolo 10 – Il Consiglio Nazionale
- Il Consiglio Nazionale è costituito da 15 membri elettivi, tra i quali almeno due di età inferiore a 31 anni. Ne fanno parte, di diritto, con voto deliberativo:
- il Presidente Onorario;
- gli ex Presidenti i Presidenti delle Sezioni o Soci della Sezione delegati dal Presidente della stessa;
- il Presidente della Fondazione Nunziatella o suo delegato, con voto deliberante esclusivamente in merito agli argomenti che riguardano la Fondazione.
- Partecipano ai lavori del Consiglio, con voto consultivo, il Comandante della Scuola, i Revisori dei conti nonché ex allievi, istruttori, professori o esperti individualmente chiamati a parteciparvi dalla Giunta esecutiva per ragioni specifiche.
- L’elettorato attivo e passivo per la composizione della Giunta esecutiva e delle cariche sociali spetta ai Consiglieri elettivi, ai quali – a questo scopo – è riservata la seduta d’insediamento.
- I membri non elettivi hanno facoltà e non obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio.
- Il Consiglio è validamente costituito, in ogni caso, se siano presenti almeno 8 dei suoi membri elettivi.
- Il Consiglio si riunisce con congruo preavviso, almeno ogni tre mesi, o quando ne facciano richiesta almeno 7 consiglieri anche non elettivi. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti.
- Il Consiglio:
- convoca l’Assemblea;
- elegge, con modalità e limiti indicati dal capoverso 3 che precede, i membri della Giunta esecutiva, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Vice Segretario, il Tesoriere dell’Associazione e due membri dell’Ufficio di Segreteria.
- approva la relazione del Presidente in vista dell’Assemblea;
- approva la relazione finanziaria ed i rendiconti presentati dalla Giunta;
- attua le deliberazioni dell’Assemblea;
- cura l’organizzazione e lo sviluppo della Associazione e ne tutela il prestigio e lo spirito;
- formula direttive per rendere uniformi le modalità di esternazione della vita associativa locale e coordina le attività delle Sezioni rivolte a scopi comuni o di interesse generale;
- formula il programma annuale delle manifestazioni sociali; indica i settori per i quali è opportuno designare un responsabile all’interno della Giunta;
- nomina la Commissione elettorale;
- determina le condizioni per la costituzione ed il funzionamento delle Sezioni;
- può sospendere gli organi delle Sezioni per gravi inadempimenti o violazioni dello Statuto e può nominare un delegato “pro tempore”;
- può nominare singoli ex allievi o Commissioni di lavoro, su proposta o a ratifica di provvedimenti di Giunta, per compiti speciali, assegnando responsabilità e fondi necessari e fissando modalità e limiti;
- può delegare a singole Sezioni attività di interesse generale;
- può, su proposta motivata della Giunta, espellere soci dall’Associazione;
- può, su proposta motivata della Giunta, riammettere nell’Associazione soci già espulsi;
- può proporre e decidere sulle iscrizioni all’Albo “Amici della Nunziatella” (art. 25);
- designa i membri effettivi e supplenti del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo della Fondazione Nunziatella Onlus e li sottopone all’Assemblea per l’elezione nei rispettivi Organi.
- I componenti elettivi del Consiglio, assenti ingiustificati per tre sedute in un anno solare, sono considerati decaduti dalla carica e devono essere sostituiti con il primo dei non eletti.
- Il Consiglio decade in caso di dimissioni di due terzi dei membri elettivi.
- Modalità e condizioni per svolgimento e decisioni sono disciplinate dal Regolamento dei lavori del Consiglio.
Articolo 11 – La Giunta esecutiva
- La Giunta esecutiva è composta: dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Vice-Segretario, dal Tesoriere e da 2 membri dell’Ufficio di
- Nel proprio seno la Giunta, con provvedimenti sempre modificabili, può attribuire incarichi e nominare responsabili secondo necessità ed in relazione a singoli settori.
- La Giunta esecutiva:
- esegue le deliberazioni del Consiglio;
- delibera, in via d’urgenza, anche in materie riservate al Consiglio, salvo ratifica;
- decide sulle domande di ammissione all’Associazione ovvero, nell’anno in cui si celebrano le elezioni, delibera sulle domande di ammissione fino alla data di indizione delle stesse;
- decide sulle dimissioni dall’Associazione;
- vigila registra la perdita della qualifica socio dei morosi;
- sull’attività delle Sezioni, perché sia conforme allo spirito dell’Associazione e si svolga nel rispetto dello Statuto in aderenza ai principi generali da esso desumibili ed in analogia con i criteri ivi accolti;
- riferisce al Consiglio per eventuali provvedimenti;
- esamina le proposte provenienti dalle Sezioni e, se necessario, le sottopone al Consiglio;
- propone al Consiglio di delegare (o delega in via d’urgenza) a singoli associati o a Commissioni di lavoro compiti specifici, con obbligo di rendiconto;
- propone al Consiglio di delegare a singole Sezioni attività di interesse generale;
- cura i rapporti con la Scuola e con gli allievi;
- organizza manifestazioni ufficiali in concomitanza con le ricorrenze dell’Istituto o dei singoli corsi di ex allievi;
- cura iniziative sociali per la migliore reciproca conoscenza degli associati e per rafforzarne la solidarietà e il cameratismo;
- concede il patrocinio dell’Associazione ad iniziative culturali di singoli soci (e di gruppi) o le assume direttamente, favorendo la più larga partecipazione pubblica;
- amministra i beni dell’Associazione e provvede alla tenuta di documenti contabili;
- esamina, entro il mese di settembre, la relazione finanziaria, il rendiconto annuale consolidato (gestione centrale e delle Sezioni) e il bilancio di previsione per l’anno a seguire redatti dal Tesoriere e provvede all’inoltro di relazione, rendiconto e bilancio di previsione al Consiglio Nazionale, in tempo utile per la presentazione all’Assemblea Nazionale;
- tiene l’inventario di pubblicazioni e documenti (anche fotografici ed informatici) della Associazione e lo aggiorna;
- cura i rapporti con le Sezioni ed i soci attraverso informazioni e pubblicazioni periodiche.
- La Giunta esecutiva delibera validamente, se è presente la metà più uno dei suoi membri, a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- I membri della Giunta esecutiva, con esclusione del Presidente, decadono dalla Giunta e dalla carica di origine ove non partecipino – qualsiasi sia il motivo – a tre riunioni consecutive. Della decadenza dovrà esserne data immediata comunicazione al Consiglio Nazionale perché possa provvedersi al reintegro delle cariche nella prima seduta Consiliare.
Articolo 11 BIS — Partecipazione da remoto alle riunioni degli Organi Associativi.
- Oltre alla partecipazione in presenza fisica è legittimo partecipare alle riunioni di tutti gli Organi Associativi mediante connessione audio/video da La partecipazione in collegamento audio/video equivale alla partecipazione in presenza.
- La presenza mediante collegamento audio/video deve comunque garantire il rispetto del metodo collegiale della riunione nonché i principi di buona fede e di paritá di trattamento di tutti gli intervenuti.
- E’ sempre legittima la partecipazione degli aventi diritto, in collegamento audio/video, sia alle riunioni degli Organi associativi centrali (Assemblea nazionale, ordinaria e straordinaria, Consiglio Nazionale, Giunta Esecutiva, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri) sia quelle degli Organi Periferici (Collegi di Sezione e Assemblee di Sezione) a condizione di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di esprimere il proprio voto. La riunione si considererà tenuta nel luogo dove si trova il Presidente dell’organo e, nel caso di Assemblea, nel luogo dove si trova il Presidente di quest’ultima.
Art. 12 – Il Presidente 1. Il Presidente:
- è espressione dell’unità e dell’operante solidarietà degli iscritti;
- ha la rappresentanza legale dell’Associazione;
- convoca il Consiglio e la Giunta esecutiva;
- garantisce l’osservanza dello Statuto;
- svolge annualmente la relazione morale alla Assemblea;
- è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nunziatella Onlus. Può farsi rappresentare dal Segretario o da un Consigliere Nazionale dell’Associazione.
Art. 13 – Il Vice Presidente
- Il Vice Presidente:
- sostituisce il Presidente, in caso di assenza od impedimento, nonché quando questi gliene dia incarico;
- svolge i compiti a lui assegnati dal Presidente.
Art. 14 – Il Segretario
- Il Segretario:
- coordina l’attività degli organi sociali dell’Associazione;
- coordina e dirige l’Ufficio di Segreteria, di cui fa parte con il Vice Segretario e due membri eletti dal Consiglio;
- prepara le riunioni del Consiglio e della Giunta e vi assiste in qualità di verbalizzante;
- sottoscrive con il Presidente le delibere e vi dà esecuzione;
- cura l’elenco dei soci e tiene aggiornato il Sin;
- cura, attraverso la stampa sociale e il Sin, l’informazione puntuale e tempestiva ai soci ed alle Sezioni sugli atti e le decisioni degli organi sociali, sui fatti salienti e le attività dell’Associazione;
- custodisce l’Albo d’Onore, l’Albo “amici della Nunziatella”, l’anagrafe di quanti, ai sensi dell’art. 4, abbiano perduto la qualifica di soci, i registri degli atti dispositivi, quelli delle riunioni consiliari e di Giunta, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, i registri delle schede ed il verbale delle operazioni elettorali;
- predispone i dati necessari per la relazione morale.
Articolo 15 – L’ Ufficio Segreteria
1 E’ composto dal Segretario, che ne dirige e coordina i lavori, dal Vice Segretario e da due membri a cui sono affidati dal Segretario i seguenti compiti specifici:
- collegamento con le sezioni regionali;
- comunicazione agli associati;
- ufficio stampa e visibilità verso l’esterno.
Art. 16 – Il Tesoriere
- Il Tesoriere:
- cura la parte contabile e l’amministrazione di tutti i beni della sede centrale, dando esecuzione alle delibere del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva;
- provvede alla tenuta dei libri contabili; alle operazioni di riscossione e di pagamento nonché alla custodia dei fondi sociali ed ai depositi di conti correnti bancari e postali dei quali ha la firma disgiunta da quella del Presidente;
- redige la relazione, il rendiconto annuale e il bilancio di previsione dell’anno a seguire, che, concertati con la Giunta esecutiva ed esaminati in Consiglio Nazionale, vengono presentati all’Assemblea Nazionale per l’approvazione.
Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei conti
- Si compone di 5 membri elettivi, di cui 3 effettivi e 2 supplenti e si riunisce trimestralmente.
- Verifica gli atti contabili dell’Associazione, ne segue l’amministrazione e ne riferisce all’Assemblea.
Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri elettivi.
- E’ il garante della correttezza della vita associativa. Ad esso possono fare direttamente ricorso tutti organi della associazione e i singoli associati.
- Esso decide sui ricorsi avverso la non ammissione, la sospensione o l’esclusione dall’Associazione, decide inoltre sulle vertenze eventualmente insorte tra gli associati, tra questi e gli organi sociali, nonché tra gli organi sociali nazionali. Esprime pareri, a richiesta della Giunta o del Consiglio, sull’esclusione di un socio e sull’adozione di provvedimenti meno gravi che attengono al rapporto tra l’associato e l’Associazione.
- I Probiviri devono sentire gli interessati che possono presentare documenti e memorie e possono farsi rappresentare.
- Il Collegio deve esprimere il proprio giudizio in tempi brevi e, comunque, entro tre mesi dalla proposizione del ricorso.
- Gli associati possono chiedere il riesame del giudizio presentando nuove memorie ed osservazioni.
Art. 19 – Elezioni
- Le elezioni sono indette, sei mesi prima della scadenza del mandato, dal Consiglio, che fissa la data di svolgimento delle operazioni elettorali di votazione e di scrutinio.
- Il Consiglio nomina la Commissione elettorale, composta da 5 membri scelti tra associati che non intendono candidarsi.
- Hanno diritto al voto alle cariche sociali tutti gli iscritti ex allievi in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno delle elezioni. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno delle elezioni, escluso chi sia stato riammesso per sanata morosità in quell’anno.
- I soci potranno comunque dimostrare di essere in regola con i pagamenti, fino al giorno precedente alle operazioni di voto.
Art. 20 – Operazioni elettorali
- Il Consiglio Nazionale, quando indice le elezioni, redige un elenco di candidati in numero non inferiore alla metà del numero dei membri da eleggere la cui candidatura per particolari benemerenze o per attività svolte a favore dell’Associazione sia raccomandabile. I designati, in caso di accettazione della candidatura vengono inseriti nell’elenco dei candidati.
- Ciascuna Sezione, attraverso delibera della propria Assemblea, redige un elenco di candidati in numero non superiore a cinque per il Consiglio Nazionale e a due per il Collegio dei Probi Viri e per quello dei Revisori dei Conti.
- Entro 60 giorni dall’indizione delle elezioni possono essere presentate alla Commissione candidature, sottoscritte da 20 associati, che indicheranno – in modo leggibile – oltre il proprio nominativo anche gli anni di corso. Tali proposte sono limitate a 5 nominativi per l’elezione del Consiglio ed a 2 per i Revisori ed i Probiviri. Ogni proponente può sottoscrivere un solo elenco di candidati.
- I candidati devono esprimere la loro accettazione per iscritto, anche in calce alla candidatura indirizzata alla Commissione elettorale. Non è consentito candidarsi contemporaneamente al Consiglio Nazionale, al Collegio dei Probiviri ed a quello dei Revisori dei Conti.
- I Componenti uscenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri possono ricandidarsi esprimendo tale volontà all’atto dell’indizione delle elezioni.
- Le schede elettorali riportano, in ordine alfabetico e con annotazione degli anni di nascita, i candidati presentati dal Consiglio Nazionale, dalle Sezioni, quelli proposti come indicato al capoverso 3 che precede e i Componenti uscenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri ricandidatisi, nei limiti e con le modalità di cui ai capoversi che precedono. L’apposizione sulla scheda di altri nomi, di segni diversi dalle crocette affianco ai nomi dei candidati o il superamento del numero di voti esprimibili comporta l’annullamento della scheda.
- Avverso la proclamazione degli eletti è ammesso ricorso all’Assemblea, da depositare entro 30 giorni presso l’Ufficio di Segreteria.
- L’Assemblea è convocata entro 60 giorni a cura del Presidente del nuovo Consiglio, o, in mancanza, del primo degli eletti.
- Le fasi e le procedure delle operazioni elettorali sono disciplinate dal Regolamento elettorale che è parte integrante dello Statuto. Le modifiche al Regolamento sono approvate dall’Assemblea con le stesse modalità e condizioni previste per le modifiche statutarie (art. 23).
Art 21 – Patrimonio dell’Associazione
- Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni di proprietà dell’Associazione;
- dalle quote di iscrizione ed annuali;
- dai contributi, donazione, lasciti o da quanto altro possa pervenire all’Associazione a qualunque titolo;
- dai proventi di attività varie, preventivamente autorizzate dal Consiglio Nazionale;
- dalle rendite del Fondo Sociale.
Art 22 – Cariche sociali
- Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e non sono cumulabili tra loro, né con le cariche delle Sezioni e dei gruppi provinciali.
- Le cariche sono tutte gratuite; rimborsi spese o indennità per incarichi fuori sede possono essere riconosciuti di volta in volta dalla Giunta o dal Consiglio.
- Il Presidente non è rieleggibile dopo due mandati consecutivi.
Art, 23 – Attuazione e modifiche dello Statuto
- Ove necessario, il Consiglio con deliberazioni regolamentari disciplina le modalità di attuazione dello Statuto.
- Le norme del presente Statuto possono essere modificate dall’Assemblea, a maggioranza dei presenti, se questi rappresentino almeno il 4% degli iscritti.
Art. 24 – Scioglimento dell’Associazione o delle Sezioni
- In caso di scioglimento delle singole Sezioni, il Consiglio Nazionale delibera circa la destinazione del patrimonio della Sezione.
- La proposta di scioglimento dell’Associazione dovrà essere posta all’o.d.g. dell’Assemblea ed essere approvata con il voto favorevole di almeno il 50% + 1 dei Soci in regola con il versamento della quota sociale.
- In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto secondo il disposto dell’art.10, comma 1, lettera f del D.Lgs.460/97, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 25 – Albo Amici della Nunziatella
- E’ istituito l’Albo “Amici della Nunziatella”. Su proposta del Consiglio e previa accettazione degli interessati vi sono iscritti le vedove, i figli e i genitori degli ex Allievi deceduti, nonché gli ufficiali in servizio permanente, gli insegnanti e i cappellani dopo almeno un anno di servizio presso la Scuola. Inoltre vi è iscritto, su proposta del Consiglio Nazionale e previa accettazione dell’interessato, chi, pur estraneo alla Scuola, operi con particolare impegno per la Nunziatella e per l’Associazione e ne condivida gli ideali.
- Gli “Amici della Nunziatella” non sono tenuti a pagare la quota annua ma possono, se lo ritengono e nella misura che vogliono, versare annualmente un contributo alle spese associative; gli “Amici della Nunziatella” partecipano ai servizi ed agli incontri associativi, non partecipano ad attività e decisioni degli organi statutari, né ne fanno parte.
Norma transitoria: Gli ex Allievi usciti dalla Scuola nel 2008 e iscritti nello stesso anno sono esonerati dal pagamento delle quote per il 2009 e per il 2010. Gli ex Allievi usciti dalla Scuola nel 2007 e iscritti in quell’anno sono esonerati dal pagamento della quota per il 2009.
Il presente Statuto, approvato in prima stesura dall’Assemblea Nazionale del 18 novembre 1988, è stato successivamente in parte modificato dalle Assemblee Nazionali del 17 novembre 1991, del 16 novembre 1996, del 20 novembre 2004, del 15 novembre 2008 e del 19 novembre 2016.Le modifiche approvate dall’Assemblea Nazionale del 15 novembre 2008, contrassegnate in grassetto sono entrate in vigore da tale data. Le modifiche approvate dall’Assemblea Nazionale del 16 novembre 2013, contrassegnate in carattere corsivo, sono entrate in vigore da tale data. Le modifiche approvate dall’Assemblea Nazionale del 19 novembre 2016, parole contrassegnate da sottolineatura, sono entrate in vigore da tale data.
Il presente Statuto è quello vigente alla data del 21 novembre 2020. In grassetto sono riportati gli articoli aggiunti o le integrazioni apportate dall’Assemblea Nazionale del 21 novembre 2020; in carattere barrato i commi abrogati.
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
Art.1 – Limiti e modifiche del Regolamento
Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto dell’Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella.
Il Regolamento definisce i criteri di elezione dei 15 Consiglieri Nazionali, dei componenti dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti così come dagli articoli 10, 17 e18 dello Statuto nonché le modalità relative alle operazioni elettorali, così come previsto agli articoli 19 e 20 dello Statuto stesso.
Le norme del presente Regolamento possono essere modificate da successive delibere dell’Assemblea Nazionale, nei termini e con le stesse modalità stabilite per le variazioni dello Statuto (art. 22 dello Statuto).
Art. 2 – Elettori
Sono elettori i soci che al momento della votazione sono in regola con il pagamento della quota per l’anno in corso.
Art. 3 – Candidati
Sono eleggibili i soci che al momento della candidatura sono in regola con il pagamento della quota per l’anno in corso esclusi coloro che nello stesso anno sono stati riammessi per sanata morosità.
Il Consiglio Nazionale, quando indice le elezioni, redige un elenco di candidati, in numero non inferiore alla metà del numero dei membri da eleggere al Consiglio Nazionale, al Collegio dei Probi Viri ed al Collegio dei Revisori dei Conti, la cui candidatura sia raccomandabile per particolari benemerenze o per attività svolte a favore dell’Associazione. Ciascuna Sezione, attraverso delibera della propria Assemblea, redige un elenco di candidati in numero non superiore a cinque per il Consiglio Nazionale, a due per il Collegio dei Probi Viri e a due per il Collegio dei Revisori dei Conti. Entro 60 giorni dall’indizione delle elezioni possono essere presentate alla Commissione candidature, sottoscritte da 20 associati, che indicheranno – in modo leggibile – oltre il proprio nominativo anche gli anni di corso. Tali proposte sono limitate a 5 nominativi per l’elezione del Consiglio ed a 2 per i Revisori ed i Probiviri. Ogni proponente può sottoscrivere un solo elenco di candidati.
Tutti i candidati devono esprimere la loro accettazione per iscritto, anche in calce alla candidatura indirizzata alla Commissione elettorale.
I Componenti uscenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri possono ricandidarsi esprimendo tale volontà all’atto dell’indizione delle elezioni.
La Commissione, che nomina nel suo seno un Presidente e un Segretario, può farsi coadiuvare anche da altri associati dandone atto nel verbale delle operazioni.
Le operazioni elettorali si svolgono nella sede dell’Associazione.
La Commissione elettorale:
- riceve dal Segretario Nazionale le indicazioni delle candidature presentate dal Consiglio Nazionale, quelle presentate dagli associati, come detto al 2° capoverso del presente articolo, e quelle indicate dai Presidenti delle Assemblee di Sezioni, nonché le ricandidature dei Componenti uscenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- verifica la regolarità delle posizioni associative dei candidati e dei soci sottoscrittori delle candidature;
- compila l’elenco dei candidati, previa verifica della regolarità della presentazione e della accettazione, nonché delle ricandidature dei Consiglieri uscenti;
- predispone la scheda elettorale riportandovi i candidati in ordine alfabetico e con l’indicazione del corso e dell’anno di nascita.
Art. 4 – Elezioni
La Commissione elettorale:
- spedisce agli elettori, almeno 45 giorni prima della data delle elezioni, le tre schede elettorali di colore diverso, timbrate e siglate dal Presidente della Commissione;
- sulla scorta degli elenchi forniti giornalmente dalla Segreteria Nazionale, spedisce agli elettori che hanno regolarizzato la posizione associativa successivamente alla data di cui sopra le tre schede elettorali timbrate e siglate dal Presidente della Commissione;
L’elettore:
- sulla scheda per l’elezione del Consiglio Nazionale deve apporre una crocetta accanto ai nomi dei candidati prescelti (massimo 15)
- sulla scheda per l’elezione del Collegio dei Probi Viri deve apporre una crocetta accanto ai nomi dei candidati prescelti (massimo 5);
- sulla scheda per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti deve apporre una crocetta accanto ai nomi dei candidati prescelti (massimo 5)
- restituisce le schede tutte insieme in busta chiusa se presentate personalmente o in doppia busta chiusa (la esterna completa del nome del votante e l’interna bianca e contenente le schede) se spedite a mezzo posta; il tutto deve pervenire in Associazione entro la data fissata per le operazioni di scrutinio
La Commissione Elettorale:
- registra le schede pervenute, le custodisce e, alla data fissata, procede agli scrutini;
- annulla le schede che presentano segni diversi dalle crocette accanto ai nomi dei Candidati, l’aggiunta di nomi diversi dai Candidati elencati o un numero di preferenze superiore a quello consentito;
- proclama gli eletti e ne dà comunicazione al Segretario dell’Associazione, al quale consegna il verbale di scrutinio, firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e tutto il materiale elettorale, comprese le schede racchiuse in apposito plico, per la custodia e archiviazione per la durata del mandato.
Risultano eletti a Consiglieri:
- i primi cinque candidati, che avranno raggiunto il maggior numero di voti, tra quelli che non abbiano fatto parte del Consiglio uscente;
- i primi due candidati, che avranno raggiunto il maggior numero di voti, tra quelli di età non superiore a 30 anni, se non già ricompresi in quelli di cui sopra;
- gli altri candidati, a completamento dei 15 Consiglieri elettivi, che avranno raggiunto il maggior numero di voti.
Risultano eletti nel Collegio dei Probiviri i cinque candidati che avranno raggiunto il maggior numero di voti.
Risultano eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti i cinque candidati che avranno raggiunto il maggior numero di voti: i primi tre come effettivi e gli altri due come supplenti.
Il Segretario nazionale comunicherà con immediatezza agli interessati l’avvenuta elezione.
Avverso la proclamazione è ammesso ricorso all’Assemblea, da depositare entro 30 giorni presso la Segreteria dell’Associazione.
REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Articolo I
- Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei membri elettivi del Consiglio, dichiara aperta la seduta e cede la parola al Segretario, il quale dà lettura del verbale della seduta precedente, già trasmesso ai singoli Consiglieri entro i 15 giorni successivi a detta seduta. Il verbale viene quindi posto ai voti per l’approvazione.
- Il verbale è uno stringato resoconto delle decisioni adottate dal Consiglio sugli argomenti all’ordine del giorno. Su richiesta anche di uno solo dei Consiglieri presenti devono essere indicati i nomi dei votanti a favore, contro e degli astenuti. Per ogni argomento all’ordine del giorno che è stato oggetto di voto deve essere specificato il nome dei Consiglieri intervenuti nella preliminare discussione. Su richiesta del Consigliere intervenuto viene trascritto il contenuto del suo intervento: in questo caso il Consigliere intervenuto fornisce al Segretario il relativo testo che non può superare le dieci linee dattiloscritte.
- Copia del verbale, una volta approvato, viene inviata a cura del Segretario anche ai membri del Consiglio non presenti alla riunione nel corso della quale detto verbale è stato approvato.
- I Presidenti delle Sezioni regionali danno puntuale comunicazione ai propri associati delle attività del Consiglio Nazionale riportate nel verbale loro pervenuto da parte della Segretario.
Articolo 2
- Il Presidente, solo dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente, dispone darsi luogo alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno secondo l’ordine stabilito nella lettera di convocazione del Consiglio, salvo variazioni che fossero eventualmente deliberate seduta stante ed all’inizio della seduta stessa.
- Se tra gli argomenti posti all’ordine del giorno sono previste le “comunicazioni del Presidente”, questi, ove ritenga che alcuni degli argomenti oggetto di comunicazione debbano essere posti indifferibilmente in discussione per la deliberazione del Consiglio nel corso della stessa riunione, dispone procedersi secondo quanto previsto dai commi 4, 5, 6, 7 del presente articolo.
- Su taluni argomenti posti all’ordine del giorno potrà essere stato precedentemente designato un relatore secondo le modalità indicate all’art. 5 del presente regolamento; in tale ipotesi il Presidente dà la parola al relatore, il quale illustra succintamente, e secondo criteri rigorosamente propositivi, l’argomento a lui Se non è stato designato un relatore la relazione viene svolta dal Presidente o da un membro della Giunta.
- Esaurita l’esposizione del relatore sull’argomento in discussione, il Presidente concede la parola esclusivamente ai Consiglieri che chiedono di intervenire per illustrare le motivazioni del proprio voto ed eventuali proposte. Il contenuto dell’intervento e le motivazioni del voto dovranno essere sinteticamente riportati nel verbale. Le richieste di intervento, mirate esclusivamente ad illustrare le motivazioni del proprio voto favorevole o contrario all’approvazione, vengono manifestate per alzata di mano ed il Segretario deve prenderne nota al fine di calendarne l’ordine.
- Ciascun intervento, salva diversa determinazione del Presidente, non può superare la durata di cinque minuti, decorsi i quali il Presidente toglie la parola al Consigliere che non si fosse attenuto ai limiti di tempo consentiti. Ove i Consiglieri iscritti a parlare fossero in numero superiore a tre, il tempo consentito per ciascun intervento viene ridotto a tre minuti.
- Conclusi gli interventi dei Consiglieri il relatore ha diritto di replicare per un tempo massimo di cinque minuti.
- Esaurita la discussione di ciascun argomento posto all’ordine del giorno il Presidente, dopo avere precisato l’oggetto delle proposte di delibera che il Consiglio dovrà adottare, dispone procedersi alla votazione. Su richiesta anche di uno solo dei Consiglieri presenti devono essere precisati nel verbale della riunione i nomi dei votanti a favore, contro e degli astenuti. Concluse le operazioni di voto il Presidente ne enuncia l’esito.
- Il successivo argomento posto all’ordine del giorno può essere discusso soltanto dopo che il Consiglio ha deliberato su quello precedente.
Articolo 3
- Gli interventi aventi ad oggetto proposte, informazioni, doglianze od altro, non inerenti gli argomenti posti all’ordine del giorno, possono avere luogo esclusivamente nell’ambito della fase convenzionalmente denominata “varie ed eventuali”, non devono comunque eccedere la durata massima di cinque minuti ciascuno ed il Consigliere interventore ha l’obbligo di enunciarne preliminarmente l’oggetto. Quando l’oggetto dell’intervento è ritenuto dal Presidente di particolare rilevanza, questi può consentire che la sua durata ecceda il limite di cinque minuti fino a quello massimo di dieci minuti. Decorso detto limite di tempo il Presidente toglie la parola al Consigliere che non si fosse attenuto a tale disposizione.
- Nell’ipotesi in cui l’intervento abbia contenuto propositivo, e si rendano quindi necessarie delibere del Consiglio, si procede secondo quanto disposto dall’art. 2 commi 4,5,6,7 del presente regolamento.
Articolo 4
- Prima della chiusura dei lavori, in considerazione anche di quanto discusso nel corso della riunione, il Presidente, sentiti i Consiglieri, predispone – per quanto possibile – l’elenco di tutti gli argomenti da portare all’ordine del giorno della seduta successiva.
- Previa delibera del Consiglio, possono essere inseriti all’ordine del giorno della seduta successiva anche argomenti proposti da ex allievi che, iscritti all’Associazione ed in regola con il pagamento delle quote, facciano pervenire idonea richiesta scritta e adeguatamente motivata presso la Segreteria Nazionale per il tramite delle rispettive Sezioni Regionali.
- Nell’ipotesi in cui uno o più argomenti da portare all’ordine del giorno della seduta successiva richiedano un preventivo approfondimento, il Presidente designa un relatore per ciascun argomento perché questi ne riferisca al Consiglio in tale occasione e secondo le modalità di cui all’art.2.
- Ove ne ravvisi la necessità, il Presidente può chiedere al relatore designato di redigere una nota illustrativa da trasmettere alla segreteria del Consiglio almeno venti giorni prima della successiva riunione. La segreteria trasmette immediatamente copia di detta nota a tutti i componenti del Consiglio.
- I Presidenti delle Sezioni Regionali, una volta ricevuta la lettera di convocazione del Consiglio contenente l’ordine del giorno della prossima seduta, ne danno comunicazione, per quanto possibile, agli associati appartenenti alle rispettive
Articolo 5
1. Il presente regolamento entrerà in vigore, con efficacia vincolante per tutti i componenti del Consiglio Nazionale, dal giorno successivo alla sua approvazione.