Statuto

Statuto della Fondazione "Nunziatella" (O.N.L.U.S.)

 

Articolo 1 - E’ istituita in Napoli una Fondazione — denominata “Nunziatella” —,
con sede in Napoli presso l’Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella attualmente
sita nella Scuola Militare Nunziatella, Largo Nunziatella – Napoli. E’ fatto obbligo di
usare in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione
organizzazione non lucrativa di utilità sociale e l’acronimo “O.N.L.U.S.”.

Articolo 2 - La Fondazione, nel rispetto delle finalità dell’Associazione Nazionale Ex
Allievi Nunziatella, in coerenza e coordinamento con le attività della stessa e secondo
un regolamento approvato dal C.d.A. della Fondazione, sentito il Consiglio Nazionale
dell’Associazione, perseguirà finalità di solidarietà sociale con l’attuazione dei seguenti
scopi:
A) concedere borse di studio, premi, prestiti d’onore ed altre forme di sostegno
per lo sviluppo professionale e culturale degli allievi ed ex allievi;

B) contribuire all’assistenza degli ex allievi e delle loro famiglie che si trovino in una
delle condizioni  previste dall’art. 10, comma 2, lettera a del D.lgs 460/1977;

C) favorire tutte le iniziative di solidarietà per gli allievi ed ex allievi promosse
dall’Associazione e volte a preservare e rafforzare le tradizioni e lo sviluppo della
Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli;

D) sostenere attività e manifestazioni di particolare interesse per gli allievi
ed ex allievi così come previste dall’art. 10 del D.L.vo 4 dicembre 1997, n. 460 al fine
del perseguimento degli scopi di solidarietà sociale nello spirito del citato D.L.vo.

Articolo 3 - La realizzazione degli scopi sarà effettuata con le rendite ed i frutti
derivanti dall’amministrazione del patrimonio, costituito come all’art. 4; in casi di
particolare necessità o convenienza, con parte del patrimonio. La Fondazione non
potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse.

Articolo 4 - Il patrimonio della Fondazione è costituito, inizialmente, dal fondo
di cui al suo atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante. Detto
patrimonio è stato integrato da versamenti per L. 71.869.818 tra contanti e titoli di
Stato e dal lascito da parte della Signorina Enrica Testa di una palazzina in Torino.
Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni,
legati, lasciti, erogazioni ed ogni altro provento, ove accettati dalla Fondazione.

Articolo 5 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione che dura in
carica quattro anni ed è composto da sette membri fra i quali è compreso di diritto
il Presidente dell’Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella il quale potrà farsi
rappresentare dal Segretario o da un Consigliere dell’Associazione Nazionale. Il Presidente
Onorario dell’Associazione ha facoltà di partecipare ai lavori del Consiglio
con voto consultivo.

Articolo 6 - I membri del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dalla Assemblea
dell’Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella su designazione del Consiglio
Nazionale della stessa. Quest’ultimo designa anche tre membri supplenti da cooptare
per sorteggio, nei casi di necessaria sostituzione. In mancanza del quorum strutturale,
l’Assemblea dell’Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella procede a nuova
elezione del Consiglio, secondo quanto previsto dal primo comma.

Articolo 7 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per
l’amministrazione e l’impiego del patrimonio della Fondazione, in via tanto ordinaria
che straordinaria e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché delle
uscite. Al Consiglio spetta di approvare, entro il mese di dicembre di ogni anno, il
bilancio preventivo e entro il successivo mese di luglio, quello consuntivo.

Articolo 8 - Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel suo seno, il Presidente, il
Segretario ed il Tesoriere.

Articolo 9 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai
terzi ed in giudizio.
Inoltre egli:
- convoca il Consiglio di Amministrazione, lo presiede e propone le materie da trattarsi
  nelle relative riunioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l’osservanza dello statuto e ne promuove le sue riforme qualora si rendano
  necessarie;
- provvede alle esecuzioni delle delibere del Consiglio ed ha i rapporti con le autorità
  tutorie;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo, nel più breve
  tempo, al Consiglio. In caso di sua assenza o di impedimento il Presidente è sostituito
  dal Consigliere da lui delegato.

Articolo 10 - Il Segretario d’intesa col Presidente provvede a tutto quanto necessario
per la vita e lo svolgimento dell’attività della Fondazione e ne custodisce la relativa
documentazione.

Articolo 11 - Il Tesoriere cura la gestione contabile della Fondazione e sottopone ogni
anno all’approvazione del Consiglio il bilancio consuntivo e preventivo. Congiuntamente
al Presidente ha la fi ma per la gestione dei conti correnti.

Articolo 12 - Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno, in seduta ordinaria,
e straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano
richiesta due dei suoi membri. La convocazione dovrà essere spedita, anche via mail,
almeno otto giorni prima della data fissata e contenere l’ordine del giorno degli
argomenti da trattare.

Articolo 13 - Le riunioni sono valide se presente la maggioranza dei suoi membri. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione palese.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 14 - Il Collegio dei Revisori dei conti, che dura in carica quattro anni, è
composto da cinque membri, di cui due supplenti, e tre effettivi, fra i quali ultimi
viene eletto il Presidente. I componenti del Collegio vengono eletti con le stesse
modalità di quelle previste per il Consiglio di Amministrazione. Fermo restando il
controllo esercitato dall’autorità tutoria ai sensi dell’art. 25 c.c. tale organo esercita
il controllo interno sulla gestione della Fondazione e sul suo patrimonio.

Articolo 15 - Tutte le cariche non sono retribuite.

Articolo 16 - Possono far parte dei suindicati organi solo i soci dell’Associazione
Nazionale Ex Allievi Nunziatella sempre che non rivestano alcuna carica negli Organi
nazionali, e non siano Presidenti o Segretari delle Sezioni regionali dell’Associazione.

Articolo 17 - La Fondazione avrà un libro inventario, un libro giornale ed il libro dei
verbali del Consiglio. Avrà, inoltre, un Albo d’Oro dove saranno elencate le persone
che hanno sostenuto la Fondazione con opere, contributi e lasciti che sarà tenuto
da un Conservatore di nomina presidenziale.

Articolo 18 - L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare.

Articolo 19 - Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 10, comma 1, lettere
d) ed e) del D. Lgs. 460/1997 è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento
fanno parte delle medesima ed unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 20 - Eventuali modificazioni del presente Statuto saranno approvate dal
Consiglio di Amministrazione in sintonia con specifiche, previe indicazioni da parte
dell’Assemblea dell’Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella, salva ratifica da
parte dell’Autorità tutoria come per legge.

Articolo 21 - In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi motivo o
causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto su indicazione del Consiglio di
Amministrazione, secondo il disposto dell’art. 10 comma 1 lettera f  del D. Lgs.
460/1977 sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della
L.23/12/96 n. 662.