Regolamento della Fondazione "Nunziatella" (O.N.L.U.S.)
REGOLAMENTO
Articolo 1 - Disposizioni generali
Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione in attuazione dell’articolo 2 dello Statuto della Fondazione.
Articolo 2 - Finalità e realizzazione degli scopi
Il Regolamento individua linee di attività, beneficiari, modalità e priorità di intervento
nell’ambito di quanto più generalmente previsto all’art. 2 dello Statuto. Il Regolamento
delinea inoltre alcuni indirizzi operativi riferibili agli art. 3, 4, 7 dello Statuto.
Articolo 3 - Tipologia delle iniziative
Circa gli interventi assistenziali, sarà seguita la tipologia seguente, in ordine di
priorità crescente.
a) Assistenza ad ex allievi anziani (in caso di particolare bisogno od in caso di
decesso-funerale) che si trovino in stato di abbandono e senza cura da parte di
familiari o terzi.
b) Assistenza a giovani ex allievi particolarmente bisognosi, meritevoli e che si impegnino
a sviluppare un programma di formazione universitaria o professionale individuale,
concreto e verificabile nel tempo, non attuabile senza l’ausilio della Fondazione.
Tale ausilio potrà svilupparsi tramite le facilitazioni, presso Istituzioni pubbliche o
private od Istituti di credito, di borse di studio o prestiti di onore; per facilitazione
si intende la promozione non onerosa ed, in subordine, la promozione tramite
fideiussione (assicurativa o bancaria), o contributi in conto interessi.
In casi di assoluta ed estrema necessità, ed in assenza di alternative, potranno
considerarsi eccezionalmente prestiti o contributi diretti della Fondazione.
c) Assistenza ad ex allievi in caso di significativo, dimostrabile, contingente bisogno
vitale, non soddisfabile con soluzioni alternative. Tale assistenza potrebbe
attuarsi con promozione di interventi economici o sanitari o sociali di terzi, con
promozione di attività lavorative/professionali retribuite, con promozione di prestiti
d’onore del tipo già descritto al precedente punto b) ed, in caso di assoluta
gravità ed estrema necessità, con erogazione di prestiti o contributi diretti della
Fondazione.
d) Assistenza ad orfani o vedove di ex allievi secondo i criteri già indicati al precedente
punto c).
Agli interventi ed iniziative base di cui al presente articolo, sarà riservato fino al
60% delle risorse annuali disponibili, valutate nel rispetto dell’art. 3 dello Statuto;
tale percentuale potrà essere più elevata in carenza di esigenze emergenti secondo
quanto previsto dal successivo art. 4. Le iniziative e gli interventi di cui al presente
articolo saranno deliberati, con idonea motivazione, almeno quadrimestralmente;
esse saranno trasmesse per conoscenza all’Associazione.
Articolo 4 - Tipologia di iniziative od interventi complementari
Per quanto non impegnato per iniziative ed interventi base, di cui all’art. 3 precedente,
potranno essere disposti interventi o contributi per progetti od iniziative
dell’Associazione proposti dal suo Consiglio Nazionale e che rientrino comunque
fra le seguenti finalità:
a) promozione e sviluppo culturale o professionale degli ex allievi nel loro insieme;
b) sviluppo dell’organizzazione, dei sistemi di comunicazione, della sede, dei raduni
e delle attività dell’Associazione;
c) propaganda ed informazione circa la Nunziatella e per i suoi concorsi d'ammissio-
ne;
d) ricerche, studi, documentazioni, pubblicazioni e quant’altro riferibili alla storia,
alle tradizioni ed allo sviluppo della Nunziatella o della Associazione;
e) sviluppo, ampliamento, ammodernamento della sede storica della Nunziatella, sue
strutture, sue infrastrutture o dotazioni o risorse atte a sostenere o promuovere
ogni miglior processo formativo per gli allievi.
Articolo 5 - Casi di particolare necessità o convenienza
L’utilizzo di parte del patrimonio (secondo l’art. 3 dello Statuto) ed i prestiti o contributi
diretti (individuati come eccezioni dall’art. 3 del presente Regolamento) dovranno
essere decisi (con riferimento all’art. 13 dello Statuto), presente il Presidente
dell’Associazione, all’unanimità.
Articolo 6 - Gestione
La gestione patrimoniale, economico-finanziaria ed operativa, sarà preferibilmente
affidata ad Aziende od Organizzazioni specializzate ed affidabili che (secondo specifici
mandati, contratti, convenzioni) garantiscano livelli di efficacia, efficienza,
economicità, servizi ed immagine adeguati alle esigenze, agli scopi, alle direttive,
alle esecuzioni esecutive, allo Statuto, al Regolamento ed al carattere istituzionale
della Fondazione.
Articolo 7 - Patrimonio e risorse
Al fine di incrementare il proprio patrimonio, la Fondazione, direttamente o tramite
l’Associazione, svilupperà iniziative intese a promuovere contributi, donazioni, eredità,
legati, rendite, presti e quant’altro utile ad incrementare le sue risorse disponibili,
nonché ad esprimere riconoscenza ai suo Benefattori.
Articolo 8 - Programmi e consuntivi
Oltre a quanto disposto statutariamente, il Presidente della Fondazione invierà al
Consiglio Nazionale dell’Associazione:
a) la relazione programmatica ed il bilancio preventivo, entro novembre di ogni anno,
relativi all’anno successivo; in tale occasione sarà presentata anche una relazione
circa lo stato di avanzamento delle attività e dei consuntivi economico-fi nanziari
correnti;
b) la relazione ed il bilancio consuntivo, entro maggio di ogni anno, relativo all’anno
precedente; in tale occasione sarà presentata anche una relazione circa lo stato
di avanzamento delle attività e dei consuntivi economico-finanziari correnti.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nell’attuazione dei programmi e dei
raggiungimento dei suoi fini istituzionali opererà nel rispetto dello Statuto, sentito
il Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale ex allievi Nunziatella.
Napoli, 18 ottobre 2002